Art. 9 Requisiti dei componenti delle commissioni 1. I dirigenti scolastici ed i DSGA che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni presso una istituzione scolastica. 2. I dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Miur che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato effettivo servizio nel ruolo per almeno cinque anni. 3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attivita' di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; b. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle materie oggetto d'esame.