Art. 9 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene  dalla  somma
del punteggio conseguito per i titoli di cui  all'art.  7  e  per  il
colloquio di cui all'art. 8. A parita' di  punteggio  complessivo  si
applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Le graduatorie, formate dalla  commissione,  sono  approvate  con
decreto del direttore generale per il  personale  scolastico  e  sono
pubblicate sul sito istituzionale del MIUR. 
    La pubblicazione sul sito internet del MIUR ha valore di notifica
a tutti gli effetti. 
    2. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno  validita'  di
sei anni e, in ogni caso,  fino  all'approvazione  delle  graduatorie
successive. Per le aree linguistiche le cui graduatorie sono esaurite
o mancanti, le procedure di selezione possono  essere  indette  prima
della scadenza sessennale.