Art. 9 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  della  prova
d'esame di cui al successivo art. 10 del presente  decreto,  nominata
con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse,  e'
composta da un presidente scelto tra i funzionari con  qualifica  non
inferiore a dirigente penitenziario e/o Ufficiale del disciolto Corpo
degli agenti di custodia e da altri quattro membri appartenenti  alla
carriera  dirigenziale  penitenziaria  ovvero   alla   carriera   dei
funzionari del Corpo  di  polizia  penitenziaria  con  qualifica  non
inferiore a commissario coordinatore ovvero scelti tra  i  funzionari
dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti all'area III. 
    2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del  Corpo  di
polizia  penitenziaria  ovvero  un  funzionario  dell'Amministrazione
penitenziaria appartenente all'area III. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    4. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni.