Art. 9 Esclusione dal concorso 1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando. 2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a). 3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.