Art. 9 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1.  Le  prove  di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo,
verosimilmente, a partire dal 17 giugno 2019, si svolgeranno  secondo
le  modalita'  e  con  i  criteri  indicati  nell'allegato  «N»,  che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' secondo le
norme tecniche  approvate  dal  direttore  del  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento concernenti anche i comportamenti da tenere,
a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o di  indisposizioni
verificatisi prima o durante lo  svolgimento  degli  esercizi.  Detto
provvedimento sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento
della   prova   concorsuale,   mediante   pubblicazione   sul    sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
    2. I concorrenti convocati dovranno: 
      presentarsi indossando idonea tenuta ginnica; 
      produrre i documenti indicati nell'art. 8. 
    3. I concorrenti minorenni, all'atto della presentazione  per  le
prove di efficienza fisica, dovranno consegnare l'atto di assenso per
indagini radiologiche, redatto su modello conforme  all'allegato  «P»
al presente decreto,  sottoscritto  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, dal
tutore, nonche'  la  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento
dei/del  sottoscrittori/e  rilasciato  da  un'Amministrazione   dello
Stato, provvisto di fotografia, in corso di validita'. 
    4. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 7, comma 7,  non  si  presenti  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per le prove  sara'  considerato  rinunciatario  e  percio'
escluso dal  concorso,  quali  siano  le  ragioni  dell'assenza,  ivi
comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno
previste riconvocazioni, fatta eccezione per i concorrenti: 
      interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di
altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa, cui essi  abbiano
chiesto di partecipare; 
      che - in ragione dei tempi necessari per il  rilascio  di  tali
documenti  da  parte  di  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate - non siano in possesso, alla data di  convocazione,  dei
certificati e referti di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), d) e e)
e comma 2, lettera a). 
    A tal fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire  al  Centro
nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo e-mail, all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it  -  entro  le  ore  13,00  del  giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza
di  nuova  convocazione,  allegando  documentazione  probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  accordata  non  oltre  il  termine
ultimo di programmato  svolgimento  delle  prove,  avverra'  a  mezzo
e-mail inviata all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella
domanda di partecipazione al concorso. 
    5. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori e' condizione
necessaria al conseguimento del giudizio  di  idoneita'.  Il  mancato
superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera'
il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art.
6, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato ai successivi
accertamenti psico-fisici  e  la  sua  esclusione  dal  concorso.  Ai
risultati conseguiti negli esercizi obbligatori e, se  sostenuti,  in
quelli  facoltativi,  e'  connessa  l'attribuzione  di  un  punteggio
incrementale fino ad un massimo di 5,00 punti, da computarsi  secondo
le modalita' indicate nel citato allegato «N», utile  ai  fini  della
formazione delle graduatorie di cui all'art. 13.