Art. 9 1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l'ausilio di cui necessitano in relazione alla condizione di disabilita' nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.