Art. 9 
 
 
                   Nomina e vincolo di permanenza 
 
 
    Le persone utilmente classificate dovranno comunicare alla  Banca
d'Italia - qualora non abbiano gia' provveduto nella domanda  on-line
- un indirizzo di Posta Elettronica  Certificata  al  quale  verranno
indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di  avvio  del
procedimento  di   nomina   e   assegnazione   ed   eventuali   altre
comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC e' indispensabile  per
avviare il procedimento di assunzione. 
    La Banca d'Italia procede all'assunzione delle persone  utilmente
classificate che non abbiano tenuto comportamenti  incompatibili  con
le funzioni  da  svolgere  nell'Istituto  e  siano  in  possesso  dei
requisiti previsti per l'assunzione (cfr. art. 1). 
    Le persone classificate in posizione  utile  all'assunzione  sono
nominate  in  prova  come  Esperti -  profilo  tecnico,  2°   livello
stipendiale (cfr. art. 1, lett. A, B  e  C)  e  Assistenti -  profilo
tecnico (cfr. art. 1, lett. D e E). Al termine del periodo  di  prova
della durata di sei  mesi,  se  riconosciute  idonee,  conseguono  la
conferma della nomina con la stessa decorrenza della nomina in prova;
nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e'  prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Le persone nominate devono prendere  servizio  entro  il  termine
comunicato; eventuali proroghe del termine  sono  concesse  solo  per
giustificati motivi. Se rinunciano espressamente alla  nomina  o,  in
mancanza di giustificati  motivi,  non  prendono  servizio  entro  il
termine, decadono dalla nomina, come  previsto  dal  Regolamento  del
Personale della Banca d'Italia. 
    Agli Assistenti - profilo tecnico (cfr. art. 1, lett. D e E)  non
sara' consentito presentare domanda di trasferimento prima che  siano
trascorsi cinque anni di permanenza presso la Struttura  della  Banca
d'Italia di prima assegnazione. Agli Esperti - profilo tecnico  (cfr.
art. 1, lett. A, B e C)  non  e'  consentito  presentare  domanda  di
trasferimento in quanto soggetti a mobilita' d'ufficio.