Art. 9 Nomina e vincolo di permanenza Le persone utilmente classificate dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora non abbiano gia' provveduto nella domanda on-line - un indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC e' indispensabile per avviare il procedimento di assunzione. La Banca d'Italia procede all'assunzione delle persone utilmente classificate che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Istituto e siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione (cfr. art. 1). Le persone classificate in posizione utile all'assunzione sono nominate in prova come Esperti - profilo tecnico, 2° livello stipendiale (cfr. art. 1, lett. A, B e C) e Assistenti - profilo tecnico (cfr. art. 1, lett. D e E). Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi, se riconosciute idonee, conseguono la conferma della nomina con la stessa decorrenza della nomina in prova; nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e' prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi. L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata. Le persone nominate devono prendere servizio entro il termine comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per giustificati motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il termine, decadono dalla nomina, come previsto dal Regolamento del Personale della Banca d'Italia. Agli Assistenti - profilo tecnico (cfr. art. 1, lett. D e E) non sara' consentito presentare domanda di trasferimento prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso la Struttura della Banca d'Italia di prima assegnazione. Agli Esperti - profilo tecnico (cfr. art. 1, lett. A, B e C) non e' consentito presentare domanda di trasferimento in quanto soggetti a mobilita' d'ufficio.