Art. 9 Prove di esame 1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio (art. 3, comma 4, della presente Ordinanza), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B. 3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia della prova (art. 11, comma 1, regolamento). 4. Durante le prove sono consentiti soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (art. 18, comma 5, regolamento). 5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami (art. 11, comma 7, regolamento). 6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito, possono, dalla Commissione stessa, essere riconvocati in altra data (art. 11, comma 8, regolamento).