Art. 9 Prove d'esame La commissione esaminatrice sottoporra' gli aspiranti alle seguenti prove d'esame: a) prova scritta: svolgimento di un tema suargomenti inerenti alla disciplina a concorso (chimica analitica) e soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; b) prova pratica: soluzione di un caso pratico nella disciplina messa a concorso (chimica analitica) inerente alle competenze del Ministero della salute, con relazione scritta sul procedimento seguito; c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso (chimica analitica), sui compiti connessi alla funzione da conferire, nonche' sulle competenze e l'organizzazione del Ministero della salute. Nel corso della prova orale sara' accertata la conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche piu' diffuse e la conoscenza della lingua inglese. Il superamento delle prove scritta e pratica e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno 21/30, in ciascuna prova. Il superamento della prova orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno 14/20.