Art. 9 
 
                            Prove d'esame 
 
    La  commissione  esaminatrice  sottoporra'  gli  aspiranti   alle
seguenti prove d'esame: 
      a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti  inerenti
alla disciplina a concorso (igiene, epidemiologia e sanita' pubblica)
o soluzione di una serie di quesiti  a  risposta  sintetica  inerenti
alla disciplina stessa; 
      b) prova pratica: soluzione di un caso pratico nella disciplina
messa a concorso (igiene, epidemiologia e sanita' pubblica)  inerente
alle competenze del Ministero della salute, con relazione scritta sul
procedimento seguito; 
      c) prova  orale:  sulle  materie  inerenti  alla  disciplina  a
concorso (igiene, epidemiologia  e  sanita'  pubblica),  sui  compiti
connessi alla funzione  da  conferire,  nonche'  sulle  competenze  e
l'organizzazione del Ministero della salute. 
    Nel corso della prova orale sara' accertata la  conoscenza  delle
apparecchiature  ed  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse  e  la
conoscenza della lingua inglese. 
    Il superamento delle prove scritta e pratica  e'  subordinato  al
raggiungimento di una valutazione  di  sufficienza  espressa  con  il
punteggio di almeno 21/30, in ciascuna prova. 
    Il superamento della prova orale e' subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno
14/20.