Art. 9 
 
                            Prove d'esame 
 
    La  commissione  esaminatrice  sottoporra'  gli  aspiranti   alle
seguenti prove d'esame: 
      a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti  inerenti
alla disciplina a concorso (sanita' animale) o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 
      b) prova pratica: soluzione di un caso pratico nella disciplina
messa a concorso  (sanita'  animale)  inerente  alle  competenze  del
Ministero  della  salute,  con  relazione  scritta  sul  procedimento
seguito; 
      c) prova  orale:  sulle  materie  inerenti  alla  disciplina  a
concorso (sanita' animale), sui compiti  connessi  alla  funzione  da
conferire, nonche' sulle competenze e l'organizzazione del  Ministero
della salute. 
    Nel corso della prova orale sara' accertata la  conoscenza  delle
apparecchiature  ed  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse  e  la
conoscenza della lingua inglese. 
    Il superamento delle prove scritta e pratica  e'  subordinato  al
raggiungimento di una valutazione  di  sufficienza  espressa  con  il
punteggio di almeno 21/30, in ciascuna prova. 
    Il superamento della prova orale e' subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno
14/20.