Art. 9 
 
   Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati 
 
    1 Per  tutte  le  prove,  la  convocazione  dei  candidati  segue
l'ordine  alfabetico  dei  cognomi,  salva  la  possibilita'  per  la
Commissione esaminatrice di procedere  all'estrazione  della  lettera
durante lo svolgimento delle prove scritte per  la  convocazione  dei
candidati ammessi alle prove orali e tecniche. 
    2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene mediante pubblicazione nell'applicazione di cui  all'art.  3,
comma 1. 
    3. Le modalita' di notifica dei  risultati  delle  prove  possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le comunicazioni orali fornite ai candidati  durante  lo  svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.