Art. 9 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione motivata del capo del I reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso  dei  requisiti
di cui al presente bando. 
    2. Le proposte di esclusione dei  candidati  sono  formulate  dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del  Comando  generale
della Guardia  di  finanza,  entro trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.