Art. 9 Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati 1. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei candidati ammessi alle prove orali e tecniche. 2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove avviene mediante pubblicazione nell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1. 3. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove possono essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.