Art. 9 Accesso agli atti 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge n. 241/1990, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' consentito, in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. 2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 3. L'Amministrazione puo' disporre il differimento dell'esercizio del diritto di accesso fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.