Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente  art.  6,
comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti  che  hanno  sostenuto  entrambe  le  prove  scritte.
L'esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli  di  merito
ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a  sostenere
le prove  di  efficienza  fisica,  gli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali  saranno  resi   noti   agli   interessati   a   partire
presumibilmente dal 10 agosto 2020, con valore di  notifica  a  tutti
gli   effetti   e   per   tutti   i   concorrenti,   nei   siti   web
www.carabinieri.it e www.difesa.it ovvero chiedendo  informazioni  al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri  -  V  Reparto  -  Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n.  2  -  00197  Roma,  tel.
06/80982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per  il
personale  militare  -  Sezione  relazioni  con  il  pubblico,  viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012. 
    2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su
ciascuno  dei  titoli  posseduti,  ai  fini   della   loro   corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice.  A  tale  scopo,
all'atto della presentazione alle prove scritte di cui al  precedente
art. 8, i concorrenti potranno  consegnare  eventuale  documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, relative ai titoli  gia'  dichiarati  nella
domanda di partecipazione. Con le stesse  modalita'  potranno  essere
consegnate  le  pubblicazioni  tecnico-scientifiche  gia'  dichiarate
nella medesima domanda di partecipazione. Per i militari in  servizio
o in congedo la documentazione matricolare  e  caratteristica  verra'
acquisita con le modalita' indicate nel precedente art. 4. 
    3. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione,  fermo  restando   quanto   sopra   precisato   per   le
pubblicazioni di carattere  tecnico-scientifico,  solo  i  titoli  di
merito dichiarati nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
stessa, per i quali i concorrenti  abbiano  fornito,  entro  la  data
medesima, analitiche e complete  informazioni  nella  domanda  stessa
ovvero  in  apposita  documentazione  e/o  dichiarazioni  sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2. 
    4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporra'  di  un
punteggio fino a un massimo di dieci punti cosi' ripartiti: 
      a)  servizio  prestato  presso   enti/reparti   dell'Arma   dei
carabinieri nella specialita' per la quale si concorre:  fino  ad  un
punto; 
      b) voto della laurea magistrale/specialistica richiesta per  la
partecipazione al concorso: fino a due punti; 
      c) diploma di specializzazione o master in medicina del  lavoro
e, in subordine, in psichiatria,  psicoterapia,  fisica,  ingegneria,
scienza  e  ingegneria  dei  materiali,  biologia,  biotecnologie   o
ritenute di preminente interesse istituzionale per l'Amministrazione:
fino a quattro punti; 
      d) diplomi di specializzazione diversi da quelli  di  cui  alla
precedente lettera c), dottorati di ricerca, master  e  altri  titoli
accademici e tecnici  posseduti  in  aggiunta  al  titolo  di  studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un punto; 
      e) pubblicazioni a  stampa  di  carattere  tecnico-scientifico,
attinenti allo  specifico  indirizzo  professionale  e  riportate  in
riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle  tesi  di  laurea,  di
specializzazione o di  dottorato,  solo  se  consegnate  allegate  in
apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate  con
le  modalita'  indicate  al  comma  2   (per   quelle   prodotte   in
collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione  avverra'
solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto  dei  singoli
autori): fino ad un punto; 
      f) servizio  militare,  con  esclusione  del  periodo  di  leva
obbligatorio  se   effettuato,   nonche'   servizi,   attivita'   e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di  una  pubblica
amministrazione: fino ad un punto; 
      g) certificazione della conoscenza linguistica: 
        1) conoscenza di  una  lingua  straniera  fra  l'inglese,  il
francese, il tedesco e lo spagnolo,  certificata  secondo  lo  STANAG
NATO, in corso di validita': 
          (a) per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00  cosi'
ripartiti: 
          2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 
          1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 
          1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8; 
          (b) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo  di
1,00 cosi' ripartiti: 
          1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 
          0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 
        2) conoscenza di una lingua straniera secondo il  livello  di
conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference  for
languages - CEFR», attestata dagli «Enti certificatori»  riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione: 
          (a) per le lingue inglese fino ad un massimo di 2,00  cosi'
ripartiti: 
          2,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
          1,50 punti per un livello di conoscenza C1; 
          1,00 punti per un livello di conoscenza B2; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza B1; 
          (b) per altre lingue straniere fino ad un massimo  di  1,00
cosi' ripartiti: 
          1,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
          0,75 punti per un livello di conoscenza C1; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza B2. 
    I concorrenti cui sia stata valutata  l'eventuale  certificazione
linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se  richiesta,
alla prova facoltativa della medesima lingua straniera e  quindi  gli
sara' attribuito unicamente  il  punteggio  relativo  al  livello  di
certificazione. Ai  candidati  che  dovessero  risultare  conoscitori
certificati di piu' lingue potra' essere  riconosciuto  il  punteggio
solo per una di esse. 
    5. Allo scopo di contrarre i tempi delle  procedure  concorsuali,
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa,  la  commissione   esaminatrice   valutera',   previa
identificazione dei relativi criteri, i titoli  di  merito  dei  soli
concorrenti che risulteranno idonei ad entrambe le prove  scritte.  A
tal fine la commissione, dopo aver  corretto  in  forma  anonima  gli
elaborati, procedera' a identificare  esclusivamente  gli  autori  di
quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    6. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma  dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  Ufficio
Concorsi e contenzioso  i  nominativi  del  personale  dell'Arma  dei
carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera b) dalla cui documentazione caratteristica, redatta in  forma
di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del  requisito
della qualita' del servizio  prestato  nell'ultimo  biennio,  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera k).