Art. 9 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 1. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. 2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. 3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente. 4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 10, ripartiti tra titoli di studio (massimo 4 punti) e titoli di servizio (massimo 6 punti). 5. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi che i candidati hanno autocertificato secondo i seguenti criteri di calcolo: a) Titoli di studio fino ad un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri: 1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso; ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente; 1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso; 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della Laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione; 0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale gia' dichiarata; 0,5 punti per ogni master di primo livello; 2 punti per master universitario di secondo livello; 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 2 punti per ogni diploma di specializzazione. b) Titoli professionali, fino ad un massimo di 6 punti, tenendo conto delle modalita' di utilizzo con riferimento alle tipologie contrattuali nonche' delle eventuali connesse responsabilita' in materia ambientale o di cooperazione allo sviluppo, secondo i seguenti criteri: documentata esperienza professionale in materia amministrativo - contabile, ambientale o di cooperazione allo sviluppo, anche non continuativa, maturata presso o per conto delle amministrazioni di cui al presente bando di concorso: tra 2 e 5 anni: fino a 3 punti; tra i 5 e gli 8 anni: fino a 4 punti; tra gli 8 e i 10 anni: fino a 5 punti; oltre i 10 anni: fino a 6 punti; documentata esperienza professionale, anche non continuativa, in materia amministrativo - contabile, ambientale o di cooperazione allo sviluppo presso o per conto di una pubblica amministrazione diversa delle amministrazioni di cui al presente bando di concorso, nonche' presso organismi internazionali ed organizzazioni della societa' civile iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della legge n. 125/2014: tra 3 e 7 anni: fino a 3 punti; tra i 7 e gli 11 anni: fino a 4 punti; tra gli 11 e i 15 anni: fino a 5 punti; oltre i 15 anni: fino a 6 punti. 6. Per la valutazione dei titoli professionali di cui al precedente comma 5, si applicano i seguenti principi: a) il computo degli anni di esperienza professionale e' dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12; b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; c) in caso di contemporaneita', i periodi di lavoro in sovrapposizione si contano una sola volta; d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno. 7. La commissione esaminatrice stila, per ciascun codice concorso di cui all'art. 1 del presente bando, la graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli. 8. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.