Art. 9. Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale 1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente articolo 8, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente decreto, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validita' della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati idonei e' subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale, secondo le modalita' del presente articolo. 2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facolta' dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari. 3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008. 4. Il giudizio definitivo di non idoneita' comporta l'esclusione dal concorso.