Art. 9.

               Accertamento dei requisiti di idoneita'
                    psico-fisica ed attitudinale


   1.  Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente
articolo  8,  i  candidati  sono sottoposti, ai sensi della normativa
vigente,   agli   accertamenti   per   l'idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale  di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente
decreto,  sino  alla  copertura  dei  posti messi a concorso. Qualora
durante   il  periodo  di  validita'  della  graduatoria  si  rendano
disponibili  per  la  copertura  ulteriori  posti  nella qualifica di
vigile  del  fuoco, l'assunzione dei candidati idonei e' subordinata,
comunque,  all'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e
attitudinale, secondo le modalita' del presente articolo.
   2.  I  candidati  sono  sottoposti,  ai fini dell'accertamento dei
requisiti  psico-fisici  ed  attitudinali,  stabiliti dalla normativa
vigente,  ad  un  esame  clinico  generale,  a prove strumentali e di
laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato
con   eventuali  esami  o  test  neuropsicodiagnostici.  E'  facolta'
dell'amministrazione   richiedere  che  i  candidati  esibiscano,  al
momento  della  visita  di  accertamento,  l'esito  di visite mediche
preventive  corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio
necessari.
   3.  Gli  accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati
da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei
vigili  del  fuoco,  del  soccorso pubblico e della difesa civile, ai
sensi  dell'art.  5  del  decreto  del  Ministro  dell'Interno del 18
settembre 2008.
   4.  Il  giudizio definitivo di non idoneita' comporta l'esclusione
dal concorso.