Art. 9. Riserva di posti e titoli di preferenza I candidati che avranno superato le prove d'esame, potranno fruire, a parita' di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto a una maggiore riserva, nell'ordine disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.