Allegato A Valutazione dei titoli di merito (Art. 4, comma 3, lettere d) e q) - art. 7, comma 4 - art. 9, comma 1, del bando di reclutamento) 1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all'art. 6, lettera c), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito: a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado: ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera b): punti 10; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b) e c): con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c) e d): con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; f) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e): con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; g) brevetto di paracadutista militare: punti 3; h) abilitazione al lancio con paracadute, non cumulabile con il brevetto di cui alla precedente lettera g): punti 1,5; i) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche): punti 2; j) aver svolto per almeno dodici mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2. 2. Ai candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento per l'incarico principale di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore» «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro», essendo in possesso dell'attestato di svolgimento del corso di formazione pre-ingresso degli operai edili in azienda denominato «16 ore prima», e' attribuito il punteggio incrementale di punti 1,5. 3. Ai candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento per gli incarichi principali di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore» «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro» in possesso dei titoli di merito di cui all'art. 2, comma 2 del bando di reclutamento (appendice) che hanno effettuato un periodo di inserimento alle dirette dipendenze di un'impresa del settore che risulti abilitata per le professioni di «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro», e' attribuito per ogni anno di attivita' continuativa un incremento pari a punti 1 fino a un massimo di punti 6. 4. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in corso di validita' fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco. 5. Inoltre, l'omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda - limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1, cosi' come precisato nell'art. 4, comma 3 - comportera' la mancata valutazione dei relativi titoli. 6. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 7. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'.