Allegato B Commissioni (Art. 6, lettere b) e c) - art. 7, comma 3 - art. 8 - art. 10, comma 8, del bando di reclutamento) 1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissioni per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; c) due commissioni concorsuali di appello. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: d) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; e) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri; f) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno insediate presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro; c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Sottotenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o convenzionato, membro; d) un Ufficiale di grado compreso tra Tenente e Tenente Colonnello ovvero Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, membro; e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno insediate, una presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, quale commissione di appello per le istanze di riesame delle visite svolte presso i dipendenti centri di selezione e una presso il Centro di selezione di Roma quale commissione di appello per le istanze di riesame delle visite svolte presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. Esse saranno composte da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro; c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Sottotenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o convenzionato, membro; d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.