Allegato H 
 
                     PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                   DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO 
                  DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
 
    Per esigenze organizzative, la commissione potra' far svolgere ai
concorrenti gli esercizi indicati anche con una sequenza  diversa  da
quella riportata nelle tabelle. 
    Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo   degli   esercizi
obbligatori determinera' un giudizio di inidoneita'  e  il  candidato
non sara' ammesso alle successive  prove  del  concorso.  Il  mancato
superamento degli esercizi facoltativi non  incidera'  sull'idoneita'
conseguita al termine degli esercizi obbligatori. 
    Il  superamento  di  tutti  gli   esercizi   obbligatori   -   ed
eventualmente di quelli facoltativi - dara' luogo all'attribuzione di
punteggi incrementali secondo  le  modalita'  indicate  a  fianco  di
ciascun esercizio. 
    Il candidato che, prima dell'inizio delle prove, lamenta  postumi
di infortuni precedentemente subiti o accusa una indisposizione o  si
infortuna durante l'esecuzione di uno degli  esercizi,  dovra'  farlo
immediatamente  presente  alla  commissione  la  quale,  sentito   il
personale medico presente, adottera' le  conseguenti  determinazioni.
Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti  e'  facolta'
del candidato esibire alla commissione idonea certificazione medica. 
    Per tutto quanto non sopra precisato sara' fatto riferimento: 
    al  provvedimento   del   Comandante   generale   dell'Arma   dei
carabinieri di cui all'art. 9, comma 1; 
    a quanto sara' determinato dalla commissione di cui  all'art.  6,
comma 1, lettera b) prima dello svolgimento delle prove con  apposito
verbale.