Allegato 3 
 
                 TITOLI DI PREFERENZA DA FAR VALERE 
                   IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO 
 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini  che  nei
concorsi hanno preferenza a parita' di punteggio sono le seguenti: 
    1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
    2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
    3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
    4. i mutilati ed invalidi per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    5. gli orfani di guerra; 
    6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
    7. gli orfani dei caduti per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    8. i feriti in combattimento; 
    9. gli insigniti di croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
    10.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra   ex
combattenti; 
    11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
    12. i figli dei  mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
    13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
    14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra; 
    15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico o privato; 
    16.  coloro  che  abbiano   prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
    17. coloro che abbiano prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
    18. i coniugati ed i non coniugati con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
    19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
    20.  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati   senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno; 
    b) dall'aver prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
    c) dalla minore eta'.