Art. 10.

                   Approvazione della graduatoria

    I  candidati  saranno  collocati  in  una  graduatoria  di merito
secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito.
    La comunicazione della graduatoria di merito, unitamente a quella
del  vincitore,  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  -  4a serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla
data  di  pubblicazione  di  tale  avviso  decorrono  i  termini  per
eventuali impugnative e per la validita' della graduatoria.
    La  graduatoria  dei  vincitori rimane efficace per diciotto mesi
dalla data di pubblicazione all'albo dell'istituto.