Art. 10. Approvazione della graduatoria I candidati saranno collocati in una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. La comunicazione della graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per eventuali impugnative e per la validita' della graduatoria. La graduatoria dei vincitori rimane efficace per diciotto mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'istituto.