Art. 4.

              Dichiarazioni da formulare nella domanda

    Nella  domanda  di  partecipazione  il  candidato deve dichiarare
sotto la propria responsabilita':
      1)  cognome  e  nome  (le  donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
      2) il luogo e la data di nascita;
      3)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  o di uno Stato
membro della Unione europea;
      4)  il  comune  ove e' iscritto nelle liste elettorali ovvero i
motivi  della  mancata  iscrizione  o della cancellazione dalle liste
medesime;
      5)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di non avere
procedimenti  penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
penali;
      6)  il  possesso  del  titolo  di studio richiesto dall'art. 2,
lettera c),  del presente bando con l'indicazione dell'anno in cui e'
stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;
      7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      8) eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;
      9)  di  non  essere  stato destituito o dispensato dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento,  ovvero  di essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
statale  per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
      10)  di godere dei diritti civili politici anche nello Stato di
appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
      11)  i titoli di preferenza di cui all'art. 9, dettagliatamente
descritti, dei quali il candidato intenda avvalersi;
      12)  gli  ausili  necessari  in relazione all'eventuale proprio
handicap ed eventuali tempi aggiuntivi;
      13)  il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale,  al  quale  si  desidera  siano  trasmesse  le comunicazioni
relative  al  concorso  con  l'impegno a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
    L'omissione  di  una  sola  delle  suddette dichiarazioni, se non
sanabile,  determina  l'invalidita'  della  domanda  stessa,  con  la
conseguente esclusione dell'aspirante dal concorso stesso.
    L'amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione  di  comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del
recapito  da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili a fatto de
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.