Art. 4.
    I  candidati  che conseguono il titolo accademico successivamente
alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle domande e
comunque entro quello fissato per il conseguimento del titolo stesso,
sono   tenuti   a  produrre  l'istanza  nei  termini  prescritti  con
l'osservanza  delle  medesime modalita' stabilite per tutti gli altri
candidati,  allegando  un  certificato ovvero una dichiarazione dalla
quale  risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli
esami di laurea.