Art. 7.
    Il  giorno  successivo a quello della scadenza dei termini per la
presentazione  delle  domande le segreterie delle universita' e degli
istituti   di   istruzione  universitaria  sedi  di  esami  di  Stato
comunicano  al  Ministero  il  numero  totale dei candidati che hanno
presentato   l'istanza   di   ammissione  agli  esami,  distinto  per
professione.