Art. 8. Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 16 maggio 2000 per la prima sessione e il giorno 21 novembre 2000 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'universita' o istituto di istruzione universitaria sede di esami Roma, 24 gennaio 2000 Il Ministro: Zecchino