Art. 8.
    Gli  esami  di  Stato  hanno  inizio  in  tutte le sedi il giorno
16 maggio 2000 per la prima sessione e il giorno 21 novembre 2000 per
la  seconda  sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito per le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con  avviso  nell'albo  dell'universita'  o  istituto  di  istruzione
universitaria sede di esami
      Roma, 24 gennaio 2000
                                            Il Ministro: Zecchino