Art. 2.

                   Requisiti generali d'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) diploma  di laurea in astronomia o in fisica o in matematica
o  in  ingegneria  elettronica  o  in  ingegneria  informatica  o  in
statistica  o  in informatica o in scienze dell'informazione o titolo
di  studio  dichiarato  equipollente  per  legge. Per i candidati che
hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero e' richiesto il
possesso di un titolo riconosciuto equipollente ad una delle predette
lauree  in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di
cui  al  testo  unico  delle leggi sull'istruzione superiore (decreto
regio n. 1592/1933, art. 332).
    Si prescinde dal possesso del titolo di studio suddetto, ai sensi
del   terzo  comma  dell'art. 84  della  legge  n. 312/1980,  per  il
personale  non  docente del comparto universitario, appartenente alla
settima   qualifica   dell'area   funzionale   delle   strutture   di
elaborazione   dati,   profilo   professionale  di  collaboratore  di
elaborazione  dati, in servizio senza demerito da almeno cinque anni.
L'amministrazione provvedera' d'ufficio all'accertamento del servizio
svolto senza demerito;
      b) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
europea.  Sono  equiparati  ai  cittadini  italiani, gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
      c) godimento  dei  diritti  civili  e  politici  nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
      d) idoneita'  fisica  all'impiego  al  quale  si  riferisce  il
concorso.  L'amministrazione  ha  la  facolta' di sottoporre a visita
medica  di controllo il vincitore del concorso in base alla normativa
vigente;
      e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei
riguardi del servizio militare;
      f)  non  aver riportato condanne incompatibili con lo status di
dipendente  pubblico.  Non possono partecipare al concorso coloro che
siano  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  o  che siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano
stati   dichiarati   decaduti  da  altro  impiego  statale  ai  sensi
dell'art. 127,  lettera d), del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      g) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di un
altro   Stato  membro  dell'Unione  europea.  Tale  conoscenza  sara'
accertata attraverso le prove d'esame.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con decreto
motivato  del  direttore,  l'esclusione  dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti. L'esclusione verra' comunicata all'interessato.