Art. 10. Adempimenti degli ordini 1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, gli ordini provinciali comunicano al Ministero della sanita' l'elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi, con l'indicazione dei motivi di esclusione. 2. Al termine di ciascuna delle prove attitudinali gli ordini provinciali trasmettono al Ministero della sanita' l'elenco dei candidati idonei e di quelli non idonei. 3. In caso di mancata organizzazione ed attivazione delle prove da parte degli ordini provinciali, la Federazione nazionale degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, previa diffida, provvede in via sostitutiva.