Art. 10.


                      Adempimenti degli ordini

    1.  Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la
presentazione  delle  domande,  gli  ordini provinciali comunicano al
Ministero  della  sanita'  l'elenco dei candidati ammessi e di quelli
esclusi, con l'indicazione dei motivi di esclusione.
    2.  Al  termine  di  ciascuna delle prove attitudinali gli ordini
provinciali  trasmettono  al  Ministero  della  sanita'  l'elenco dei
candidati idonei e di quelli non idonei.
    3.  In  caso di mancata organizzazione ed attivazione delle prove
da  parte  degli  ordini  provinciali, la Federazione nazionale degli
ordini  provinciali  dei medici chirurghi e degli odontoiatri, previa
diffida, provvede in via sostitutiva.