Art. 11.


                        Contributo alle spese

    1.  Le  spese  relative  all'organizzazione e all'espletamento di
ciascuna  prova  attitudinale  sono  a  carico dei medici interessati
nella  misura,  pro  capite, stabilita con provvedimento del Ministro
della  sanita'  in  modo  differenziato fra prima e seconda prova. La
quota  deve  essere  versata  sul conto corrente postale n. l7705021,
all'uopo istituito, intestato alla Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
    2. Ai componenti della commissione spetta il rimborso delle spese
di  viaggio  ed  il  trattamento  economico  di missione spettante ai
dirigenti  generali  dello  Stato.  Agli  stessi spetta, altresi', un
compenso determinato con il provvedimento di cui al comma 1.
    3.  Al termine dell'espletamento delle due prove attitudinali, la
Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  medici  chirurghi e degli
odontoiatri  presenta  una dettagliata relazione sull'andamento delle
prove  e  sulle  spese  sostenute.  Le  eventuali  somme residue sono
versate dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri stessa all'entrata del bilancio dello Stato, capo
XX, capitolo 3629.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 19 aprile 2000

                                         Il Ministro della sanità
                                                   Bindi
        Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
                Zecchino