Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Per la partecipazione alla prova attitudinale e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea; b) laurea in medicina e chirurgia conseguita in Italia, a seguito di immatricolazione al relativo corso di laurea in medicina e chirurgia presso un'universita' italiana negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985; c) abilitazione all'esercizio professionale; d) iscrizione all'albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri italiani ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea. 2. L'ammissione alla prova attitudinale e' effettuata dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri che ha ricevuto la domanda. 3. Avverso il diniego di ammissione e' ammesso ricorso al Ministero della sanita', dipartimento delle professioni sanitarie, piazzale dell'industria n. 20 - 00144 Roma; il ricorso deve essere prodotto entro il termine di trenta giorni dall'affissione dell'avviso di esclusione dalla prova presso l'ordine provinciale competente.