Art. 2.


                       Requisiti di ammissione

    1. Per la partecipazione alla prova attitudinale e' necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza   italiana   o   di   uno  degli  stati  membri
dell'Unione europea;
      b) laurea  in  medicina  e  chirurgia  conseguita  in Italia, a
seguito di immatricolazione al relativo corso di laurea in medicina e
chirurgia   presso  un'universita'  italiana  negli  anni  accademici
1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985;
      c) abilitazione all'esercizio professionale;
      d) iscrizione  all'albo  professionale di un ordine provinciale
dei  medici  chirurghi e degli odontoiatri italiani ovvero iscrizione
al  corrispondente  albo  professionale  di uno dei paesi dell'Unione
europea.
    2. L'ammissione alla prova attitudinale e' effettuata dall'Ordine
provinciale  dei medici chirurghi e degli odontoiatri che ha ricevuto
la domanda.
    3.  Avverso  il  diniego  di  ammissione  e'  ammesso  ricorso al
Ministero  della  sanita',  dipartimento delle professioni sanitarie,
piazzale  dell'industria  n. 20  - 00144 Roma; il ricorso deve essere
prodotto   entro   il   termine   di  trenta  giorni  dall'affissione
dell'avviso  di  esclusione  dalla  prova presso l'ordine provinciale
competente.