Art. 4.


                         Prove attitudinali

    1.  La  prova  si  articola  in una prova scritta ed in una prova
orale.  La prova scritta, che si svolge in unica sessione contestuale
in tutto il territorio nazionale, consiste nella soluzione di quesiti
a  risposta  multipla  predisposti  dal Ministero della sanita' ed e'
diretta  ad  accertare  il  possesso  delle  conoscenze  e competenze
previste  dall'art. 1,  comma  2, lettere a), b), c) e d) del decreto
legislativo  13 ottobre  1998,  n. 386.  La  prova  orale  e' di tipo
attitudinale   ed  e'  diretta,  previa  valutazione  del  curriculum
accademico e professionale, ad accertare il possesso delle conoscenze
e  delle  esperienze di cui all'art. 1, comma 2, lettere d) ed e) del
decreto  legislativo  13 ottobre  1998, n. 386. E' ammesso alla prova
orale  il  candidato  che  abbia  risposto correttamente ad almeno la
meta' piu' uno dei quesiti.
    2.  I  titoli  valutabili  nel curriculum concernono le attivita'
professionali   e   di  studio,  formalmente  documentate  idonee  ad
evidenziare  il  livello  di  qualificazione  professionale acquisito
nella   specifica   attivita';   gli   esami   sostenuti  in  materie
odontoiatriche  durante  il  corso  di  laurea,  la tesi di laurea in
discipline  odontoiatriche,  nonche'  la  partecipazione  a  corsi di
formazione  ed  aggiornamento  tecnico-professionale in discipline di
interesse odontoiatrico. Nella valutazione del curriculum e' presa in
considerazione  l'attivita'  svolta  e l'esperienza clinica acquisita
presso  strutture  e  studi  professionali  odontoiatrici, pubblici e
privati.   Gli   elementi  costituenti  il  curriculum  accademico  e
professionale   devono  essere  stati  acquisiti  entro  la  data  di
pubblicazione   del   decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 386
(6 novembre 1998).
    3.  Al  termine  della  prova  orale, la commissione esprime, per
ciascun  candidato,  il giudizio complessivo definitivo d'idoneita' o
non idoneita'.