Art. 5.


                       Svolgimento delle prove

    1.  In  relazione  al  numero  dei candidati che hanno presentato
domanda   per   sostenere   la  prova  attitudinale,  ciascun  ordine
provinciale  dei  medici  chirurghi e degli odontoiatri stabilisce le
sedi della prova attitudinale.
    2.   Del   giorno   e   dell'ora  della  prova  scritta  e'  data
comunicazione  ai  candidati,  almeno trenta giorni prima della prova
stessa,  a  mezzo  avviso  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana.  Gli  ordini provinciali dei medici chirurghi e
degli  odontoiatri  dovranno affiggere il calendario delle prove e le
sedi della stessa.
    3.  Nel caso di costituzione di piu' commissioni i candidati sono
assegnati  dall'ordine  provinciale,  a ciascuna commissione, fino al
raggiungimento   del   numero   massimo  di  duecento  candidati  per
commissione,  in  base alla localita' di residenza o in base ad altro
criterio obiettivo.