Art. 5. Svolgimento delle prove 1. In relazione al numero dei candidati che hanno presentato domanda per sostenere la prova attitudinale, ciascun ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri stabilisce le sedi della prova attitudinale. 2. Del giorno e dell'ora della prova scritta e' data comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima della prova stessa, a mezzo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri dovranno affiggere il calendario delle prove e le sedi della stessa. 3. Nel caso di costituzione di piu' commissioni i candidati sono assegnati dall'ordine provinciale, a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di duecento candidati per commissione, in base alla localita' di residenza o in base ad altro criterio obiettivo.