Art. 6.


                     Commissione di valutazione

    1.  Le commissioni di valutazione della prova attitudinale (prova
scritta  e  prova  orale) sono nominate dal Ministero della sanita' e
sono composte da:
      a) un   membro  designato  dal  Ministero  della  sanita',  con
funzioni di Presidente;
      b) un  membro  designato dal Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
      c) due  membri  designati  dalla  Federazione  nazionale  degli
ordini  dei  medici  chirurghi  e degli odontoiatri, fra gli iscritti
all'albo degli odontoiatri dell'ordine provinciale.
    2.  Per  ogni  componente  titolare  e' nominato un supplente che
subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.
    3. Le funzioni di segretario sono assicurate da un dipendente del
competente ordine provinciale.