Art. 6. Commissione di valutazione 1. Le commissioni di valutazione della prova attitudinale (prova scritta e prova orale) sono nominate dal Ministero della sanita' e sono composte da: a) un membro designato dal Ministero della sanita', con funzioni di Presidente; b) un membro designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; c) due membri designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, fra gli iscritti all'albo degli odontoiatri dell'ordine provinciale. 2. Per ogni componente titolare e' nominato un supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. 3. Le funzioni di segretario sono assicurate da un dipendente del competente ordine provinciale.