Art. 8.


                    Adempimenti della commissione

    1.  La  prova scritta si svolge nel giorno e nell'ora fissati dal
Ministero   della   sanita'  e  nelle  sedi  stabilite  dagli  ordini
provinciali.  Le  prove  orali si svolgono nei giorni stabiliti dalle
commissioni.
    2. Al  termine  di ogni seduta, la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati con l'indicazione del relativo giudizio. L'elenco
e'  reso  pubblico  al  termine  della  seduta.  Di ogni seduta della
commissione il segretario redige processo verbale.
    3.   Ai   candidati  dichiarati  idonei  e'  rilasciata  apposita
certificazione,  a  firma  del  presidente  della  commissione  e del
rappresentante   del   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, da valere ai fini dell'iscrizione all'albo
degli  odontoiatri  e  della  contestuale cancellazione dall'albo dei
medici chirurghi.