Art. 9.


                       Ripetizione della prova

    1.  I  candidati che non hanno conseguito l'idoneita' nella prima
prova  attitudinale  sono  ammessi,  a  domanda,  a ripetere la prova
attitudinale  nella data indicata dal Ministero della sanita' a mezzo
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.