Art. 8.
    I   candidati,  riconosciuti  idonei  alla  visita  psico-fisica,
verranno   sottoposti,   a   cura   di   una   apposita  commissione,
all'accertamento   delle  qualita'  attitudinali,  consistente  nello
svolgimento  di  test,  collettivi  ed  individuali,  integrati da un
colloquio.
    La  predetta commissione sara' costituita con apposito decreto ai
sensi  del  sopra richiamato art. 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.
    Il  giudizio  di  idoneita'  o di non idoneita' riportato in tale
accertamento  e'  definitivo  e  comporta,  in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato.