Art. 8. I candidati, riconosciuti idonei alla visita psico-fisica, verranno sottoposti, a cura di una apposita commissione, all'accertamento delle qualita' attitudinali, consistente nello svolgimento di test, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio. La predetta commissione sara' costituita con apposito decreto ai sensi del sopra richiamato art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in tale accertamento e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato.