Art. 3.
    La   nomina  del  presidente  e  dei  componenti  le  commissioni
giudicatrici  sono  disposte  dal provveditore agli studi, attingendo
agli  elenchi  compilati  sulla  base  dei requisiti dichiarati dagli
aspiranti alla nomina.
    La   funzione   di  segretario  e'  svolta  da  un  membro  della
commissione giudicatrice.