Art. 10.

                       Obblighi dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito   delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo  le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    Alla  fine  di  ciascun  anno  gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno  l'obbligo  di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e  le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera'  la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita'   dimostrata  dall'iscritto  al  corso  proporra'  al
rettore   l'esclusione  ovvero  il  proseguimento  del  dottorato  di
ricerca.
    E'  previsto  il  differimento della data di inizio del corso e/o
sospensione  della  frequenza dei corsi nei casi maternita', obblighi
di  leva  e  grave  e  documentata malattia. I periodi di sospensione
possono  essere  recuperati  con  l'autorizzazione  del  collegio dei
docenti.
    I vincitori di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca   presso  cliniche  universitarie  possono  svolgere,  previa
autorizzazione  del  collegio  dei  docenti,  attivita' assistenziale
nell'ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato, e per
le attivita' indispensabili all'espletamento della tesi di dottorato.
    Gli  iscritti  ai  corsi di dottorato di ricerca possono svolgere
una   limitata   attivita'   didattica   sussidiaria   e  integrativa
nell'ambito  della programmazione effettuata dal collegio dei docenti
e su delibera del Consiglio della facolta' interessata.
    L'attivita'   didattica  non  deve  in  ogni  caso  compromettere
l'attivita'  di formazione alla ricerca, non comporta alcun onere per
l'Universuta'  e  non  da'  luogo  a diritti in ordine all'accesso ai
ruoli della stessa.
    I  dottorandi  non  possono  essere  iscritti  ad  altro corso di
diploma,  di  laurea  o  di  scuola  di  specializzazione  e, in caso
affermativo, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza
prima  dell'inizio del corso, ad eccezione dei laureati in medicina e
chirurgia  iscritti  alle  scuole  mediche  disciplinate  dal decreto
legislativo n. 257/1991;
    I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di
esame per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, sono ammessi
ai dottorato senza borsa di studio, in soprannumero.
    In  tali  casi  l'Universita'  di  Verona  non  e'  impegnata  ad
assicurare  alcun  finanziamento  per  il  proseguimento dei corsi di
dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni.