Art. 10. Obblighi dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso proporra' al rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del dottorato di ricerca. E' previsto il differimento della data di inizio del corso e/o sospensione della frequenza dei corsi nei casi maternita', obblighi di leva e grave e documentata malattia. I periodi di sospensione possono essere recuperati con l'autorizzazione del collegio dei docenti. I vincitori di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca presso cliniche universitarie possono svolgere, previa autorizzazione del collegio dei docenti, attivita' assistenziale nell'ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato, e per le attivita' indispensabili all'espletamento della tesi di dottorato. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti e su delibera del Consiglio della facolta' interessata. L'attivita' didattica non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, non comporta alcun onere per l'Universuta' e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della stessa. I dottorandi non possono essere iscritti ad altro corso di diploma, di laurea o di scuola di specializzazione e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell'inizio del corso, ad eccezione dei laureati in medicina e chirurgia iscritti alle scuole mediche disciplinate dal decreto legislativo n. 257/1991; I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di esame per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, sono ammessi ai dottorato senza borsa di studio, in soprannumero. In tali casi l'Universita' di Verona non e' impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni.