Art. 12.

                        Conseguimento titolo

    Il  titolo  di dottore di ricerca, e' conferito a conclusione del
corso  dal  rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
    Le  commissioni  giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate,  per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di Ateneo.