Art. 8.
    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personale  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  l'Ente per le finalita' di gestione della selezione e saranno
trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata per la gestione del
rapporto conseguente alla stessa. Gli atti verranno conservati per un
periodo di almeno cinque anni.
    Il conferimento di tali dati al CNR e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
    I  medesimi  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
    Il  responsabile  del  trattamento dei dati raccolti e conservati
presso  l'Istituto  di  Tecnologie  Industriali  e  Automazione e' il
Direttore dell'Istituto stesso.