Allegato BANDO DI CONCORSO PER 8.500 POSTI NEI CENTRI VACANZE MARINI E MONTANI IN ITALIA E PER 11.000 POSTI PER I CENTRI VACANZE STUDIO ALL'ESTERO A FAVORE DI ORFANI E FIGLI DI ISCRITTI ALL'INPDAP - STAGIONE ESTIVA 2000. In favore degli orfani e figli di iscritti, per la stagione estiva del corrente anno 2000, l'INPDAP mette a concorso: 8.500 posti nei centri vacanze in Italia, di cui: 3.000 presso localita' marine; 5.500 presso localita' montane; 11.000 posti per le vacanze studio all'estero, di cui: 150 in Austria per lo studio del tedesco; 1.000 in Francia per lo studio del francese; 9.850 in Gran Bretagna, Irlanda e Malta per lo studio dell'inglese. Il soggiorno sara' articolato in turni della durata di quindici giorni sia per i centri vacanze in Italia che per le vacanze studio all'estero. L'assegnazione dei turni e delle destinazioni e' disposta dall'Istituto il quale si riserva la facolta' di annullare o modificare l'organizzazione dei programmi previsti, ove motivi contingenti lo rendessero necessario. La domanda per l'ammissione dei minori ai centri vacanze in Italia e alle vacanze studio all'estero deve essere presentata, per gli orfani, dal genitore superstite o dal tutore, per i figli, dal genitore iscritto all'INPDAP, presso gli uffici provinciali INPDAP competenti per territorio in relazione al luogo di residenza anagrafica dei minori medesimi. La domanda deve essere redatta sull'apposito modello, da ritirare presso i predetti uffici. Le domande, corredate della documentazione di seguito specificata per i singoli soggiorni, devono essere presentate o spedite, a pena di decadenza, entro e non oltre il 29 febbraio 2000. Non saranno prese in considerazione, ancorche' trasmesse nei termini, le istanze pervenute, per qualsiasi ragione, dopo la formazione delle graduatorie. Requisiti per l'ammissione. Possono partecipare al concorso: 1) gli orfani di iscritti all'INPDAP, dipendenti dello Stato ed altre categorie di personale iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032/1973 e gli iscritti alle casse pensioni amministrate dall'INPDAP medesimo, iscritti al predetto Fondo ai sensi dell'art. 1, commi 243 e 245, della legge n. 662/1996. Sono equiparati agli orfani, ai soli fini dell'inserimento in graduatoria, i figli degli iscritti dispensati dal servizio per infermita' che comporti assoluta e permanente inabilita' a proficuo lavoro; 2) i figli di iscritti all'INPDAP (come sopra specificato), in attivita' di servizio alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda; sono equiparati ai figli legittimi, i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati. Sono esclusi dal beneficio gli orfani e i figli dei dipendenti INPDAP. Per i centri vacanze in Italia, sono ammessi gli aspiranti, riconosciuti bisognevoli di cure climatiche, nati nel periodo dal 1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1992. Per le vacanze studio all'estero, gli aspiranti devono aver conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1998-99, ed essere nati nel periodo dal 1o gennaio 1985 al 31 dicembre 1987. Saranno esclusi dall'ammissione coloro che risulteranno affetti da malattie infettive diffusive o da patologie incompatibili con la vita di comunita' o che richiedano assistenza specializzata individuale; gli ammessi potranno fruire del beneficio soltanto per un turno. Le date iniziali e finali dei turni saranno comunicate all'atto dell'ammissione. Documentazione. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti esenti da bollo: 1) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza attestante che il genitore del minore e' in servizio ed e' iscritto all'INPDAP (vedasi modello di domanda). Per gli orfani deve essere presentata un'attestazione rilasciata dalle competenti amministrazioni, dalla quale risulti la loro qualita' di orfani di iscritti deceduti in attivita' di servizio o dopo la cessazione dal servizio con diritto a pensione; 2) certificato sanitario rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza da cui risulti che l'aspirante al beneficio e' in regola con tutte le vaccinazioni di legge necessarie per l'ammissione di minori presso soggiorni climatici e che non e' affetto da patologie incompatibili con la vita di comunita' o che richiedano assistenza specializzata individuale; 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti lo stato di famiglia (art. 3, comma 10, della legge n. 127/1997); 4) dichiarazione di idoneita' alla vita comunitaria da cui risulti che il minore e' esente da patologie incompatibili con la vita di comunita' o che richiedano assistenza specializzata individuale e scheda sanitaria in duplice copia redatte dal medico di fiducia. Per l'ammissione alle vacanze studio all'estero, oltre alla documentazione di cui ai punti 1), 3) e 4), la domanda deve essere corredata di: 5) dichiarazione congiunta rilasciata dai genitori o, in caso di orfano, dal genitore esercente la patria potesta' ovvero dal tutore, con firme autenticate ai sensi delle vigenti disposizioni, che autorizzi l'istituto ad avviare all'estero il minore; 6) dichiarazione che attesti sia la promozione del minore alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1998-99, sia la lingua o le lingue studiate. L'Istituto si riserva la facolta' di chiedere ulteriore documentazione per l'eventuale ammissione presso i centri vacanze in Italia e le vacanze studio all'estero. Ammissione. L'ammissione ai centri vacanze in Italia e' effettuata sulla base di graduatorie nazionali suddivise tra localita' marine e montane, mentre l'ammissione alle vacanze studio all'estero e' effettuata sulla base di graduatorie nazionali suddivise per lingue straniere; per ogni minore puo' essere presentata una sola domanda. Fatta salva la riserva assoluta di posti in favore degli orfani degli iscritti, tutte le graduatorie sono redatte secondo il criterio della maggiore anzianita' dei minori. Per le graduatorie delle vacanze studio all'estero, coloro che hanno gia' usufruito di tale prestazione negli anni precedenti, ad eccezione degli orfani di iscritti, vanno graduati dopo i minori che non hanno mai goduto del beneficio in questione. Per i centri vacanze in Italia e per le vacanze studio all'estero e' prevista una riserva di posti, nel limite massimo del 5 per cento della disponibilita' totale, per situazioni particolari, secondo il seguente ordine di priorita': figlio di iscritto all'INPDAP orfano dell'altro genitore, minore appartenente a nucleo familiare con un genitore o fratello affetto da invalidita' superiore al 70 per cento, minore appartenente a famiglia con almeno 4 figli a carico, figlio di genitori divorziati o separati e figlio di madre nubile o padre celibe. Tali situazioni devono essere rappresentate nella domanda di ammissione e idoneamente documentate. L'esito del concorso sara' comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, all'INPDAP - Direzione centrale credito e attivita' sociali - Ufficio VI, viale A. Ballarin, 42 - 00142 Roma. Partecipazione alle spese. L'erogazione del beneficio relativo ai centri vacanze in Italia e' subordinata al versamento, a titolo di partecipazione alle spese generali e di trasporto, di una somma pari a L. 250.000 (129,14 euro). La predetta somma deve essere versata, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione del beneficio, esclusivamente su conto corrente postale n. 92555002 intestato a INPDAP - Direzione centrale credito e attivita' sociali - Ufficio VI, viale A. Ballarin, 42 - 00142 Roma - "vacanze in Italia". L'erogazione del beneficio relativo alle vacanze studio all'estero e' subordinata al versamento, a titolo di partecipazione alle spese generali e di trasporto, di una somma pari a L. 900.000 (464,811 euro). Per gli ammessi alle vacanze studio a Malta, la quota e' di L. 750.000 (387,342 euro). La quota di partecipazione deve essere versata, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione del beneficio, esclusivamente su conto corrente postale n. 76521004, intestato a I.N.P.D.A.P. - Direzione centrale credito e attivita' sociali - Ufficio VI, viale A. Ballarin, 42 - 00142 Roma - "vacanze studio". Tali somme verranno restituite soltanto in presenza di comprovati gravi motivi che abbiano impedito la partenza per il luogo di destinazione e la fruizione del beneficio; l'impossibilita' della partenza deve essere tempestivamente comunicata. Le istanze di rimborso, adeguatamente documentate, devono essere presentate alla Direzione centrale credito e attivita' sociali - Ufficio VI, viale A. Ballarin, 42 - 00142 Roma, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. Fara' fede il timbro postale. Gli orfani degli iscritti sono esenti dalla partecipazione alle spese sia per i centri vacanze in Italia che per le vacanze studio all'estero. Accettazione. Gli interessati, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, devono dare conferma di accettazione del beneficio concesso: a) per i minori orfani di iscritti destinati ai centri vacanze in Italia, la dichiarazione di accettazione deve essere inviata o consegnata presso gli uffici provinciali INPDAP ove e' stata presentata la domanda; b) per i minori figli di iscritti destinati ai centri vacanze in Italia, la dichiarazione di accettazione deve essere inviata o consegnata presso gli uffici provinciali INPDAP ove e' stata presentata la domanda, congiuntamente ad una copia del versamento in c/c postale; c) per i minori orfani di iscritti destinati alle vacanze studio all'estero, la dichiarazione di accettazione deve essere inviata, per posta ordinaria, alla Direzione generale INPDAP - Roma - Casella postale n. 4225; d) per i minori figli di iscritti destinati alle vacanze studio all'estero, la dichiarazione di accettazione, congiuntamente ad una copia del versamento in c/c postale, deve essere inviata, per posta ordinaria, alla direzione generale INPDAP - Roma - Casella postale n. 4225. La mancata spedizione o consegna entro il predetto termine della dichiarazione di accettazione e/o della copia della ricevuta di versamento comporta la perdita del beneficio con conseguente assegnazione di quest'ultimo a favore di altro minore. Per i centri vacanze in Italia, le sostituzioni dei rinunciatari sono effettuate secondo l'ordine di graduatoria con idonei residenti nella provincia in cui si e' verificata la rinuncia o, in mancanza, con idonei residenti nelle province viciniori, tenuto conto delle strutture di destinazione. Per i centri vacanze all'estero, le sostituzioni dei rinunciatari sono effettuate secondo l'ordine di graduatoria tenendo conto della programmazione logistica dei trasporti aerei su scala nazionale e dei luoghi di destinazione. Invio presso le strutture. I minori ammessi devono essere accompagnati dai genitori ai centri di riunione dei quali verra' data tempestiva comunicazione; a cura dell'Istituto, i minori sono poi avviati alle localita' di destinazione e alla fine di ciascun turno saranno riaccompagnati ai rispettivi centri di riunione per essere riconsegnati alle famiglie. Per i centri vacanze in Italia, i minori devono essere provvisti della scheda sanitaria compilata dal medico di igiene pubblica nella parte di competenza in data non anteriore al terzo giorno precedente la partenza. La vaccinazione antitifoparatifo deve essere eseguita da tutti i minori che provengono da regioni o che sono inviati in centri vacanze ubicati in regioni la cui normativa preveda come obbligatoria anche questa vaccinazione. Per le vacanze studio all'estero, i minori devono essere provvisti: 1) di un idoneo documento di identita' personale valido per l'espatrio, in relazione agli accordi di Schengen, ovvero di: a) passaporto individuale; b) carta d'identita' valida per l'espatrio per coloro che al momento della partenza abbiano gia' compiuto i quindici anni; c) lasciapassare rilasciato dalla questura competente per territorio ai sensi della legge n. 1185/1967 (art. 14, comma 1). Non sono valide tessere ministeriali o ferroviarie rilasciate dall'amministrazione statale; 2) della scheda sanitaria; 3) del modello E111 di estensione dell'assistenza sanitaria all'estero per gli ammessi in Irlanda, Francia e Austria. Durante il periodo di soggiorno e durante i viaggi di trasferimento, nonche' in occasione di eventuali gite, i minori sono assicurati contro i rischi di eventi accidentali. Per i minori che, a giudizio insindacabile dell'Istituto, dimostreranno con il loro comportamento, di non essere adatti alla vita di comunita', sara' disposto, con provvedimento motivato della direzione generale, il rientro in famiglia.