Art. 10.

       Riserve nella nomina a favore di particolari categorie

    Ai  sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487  del  9 maggio 1994 e successive modifiche le riserve di posti
previste  da  leggi  speciali  in  favore di particolari categorie di
cittadini,  non  possono complessivamente superare la meta' dei posti
messi a concorso.
    I  candidati  appartenenti  alle  categorie  previste dall'art. 1
della  legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della
legge  n. 104/1992,  che  abbiano  conseguito  l'idoneita',  verranno
inclusi   nella   graduatoria  tra  i  vincitori,  purche'  ai  sensi
dell'art. 19  della  predetta  legge n. 482, risultino iscritti negli
appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e
della  massima  occupazione  e  risultino  disoccupati sia al momento
della  scadenza  del  termine  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio
    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire  a  questo  Ateneo, entro il termine perentorio di quindici
giorni,  decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale,
i  documenti  in  originale o in copia autenticata, in carta semplice
ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive, ai sensi degli articoli 1 e 2
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestanti
il possesso dei titoli di riserva (vedi allegati B e C).