Art. 10. Riserve nella nomina a favore di particolari categorie Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge n. 104/1992, che abbiano conseguito l'idoneita', verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purche' ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire a questo Ateneo, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in originale o in copia autenticata, in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestanti il possesso dei titoli di riserva (vedi allegati B e C).