Art. 6.

             Preferenza e precedenza a parita' di merito

    Le  categorie  di  cittadini  che  hanno  preferenza a parita' di
merito e a parita' di titoli sono appresso elencate.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4) i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7) gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9) gli  insigniti  di  croce  di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      12) i  figli  dei  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati per fatto di guerra;
      15) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16) coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17) coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18) i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
      21) coloro  che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data  del  31 dicembre  1997,  per  almeno  dodici  mesi, in progetti
approvati  ai  sensi dell'art. 1 comma 1, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, nei lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la
medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
    In  caso  di  ulteriore  parita'  di  merito  e  di titoli, sara'
preferito  il  candidato  piu' giovane di eta' (legge 16 giugno 1998,
n. 191).
    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire  a  questo  Ateneo, entro il termine perentorio di quindici
giorni,  decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale,
i  documenti  in  originale o in copia autenticata, in carta semplice
ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive, ai sensi degli articoli 1 e 2
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestanti
il  possesso  dei titoli di preferenza a parita' di valutazione, gia'
indicati  nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del
requisito   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione  della domanda di ammissione al concorso (vedi allegati
B e C).