Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente decreto. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso e' approvata con provvedimento amministrativo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria sara' resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale di questo Ateneo. Di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. Non si da' luogo a dichiarazione d'idoneita' ai concorsi.