Art. 9.

      Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

    I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare con
l'Universita'  di  Bergamo un contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato   ai  sensi  dell'art. 16  del  C.C.N.L.  del  comparto
Universita'.  La  determinazione  dell'Universita' di costituire tale
rapporto di lavoro e' formalmente notificata all'interessato.
    Al   personale  assunto  a  tempo  indeterminato  si  applica  il
trattamento  economico  e normativo previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Universita'.
    Il  periodo  di  prova  ha  la  durata  di tre mesi. Decorso tale
periodo  senza  che  il  rapporto  di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dipendente s'intende confermato in servizio.
    All'atto  dell'assunzione saranno richiesti i documenti necessari
nel rispetto delle normative vigenti.