Art. 9. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare con l'Universita' di Bergamo un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 16 del C.C.N.L. del comparto Universita'. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro e' formalmente notificata all'interessato. Al personale assunto a tempo indeterminato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Universita'. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente s'intende confermato in servizio. All'atto dell'assunzione saranno richiesti i documenti necessari nel rispetto delle normative vigenti.