Art. 2.
    Sono   ammessi   al   concorso  laureati  di  paesi  appartenenti
all'Unione  europea  che  abbiano  conseguito,  in  una universita' o
istituto  universitario italiano o straniero di pari grado, la laurea
o  titolo  equipollente  in  corsi  afferenti al settore disciplinare
relativo al concorso in oggetto.
    L'ammissione  di  laureati  in corsi di laurea afferenti ad altri
settori  disciplinari  e'  consentita eccezionalmente previo giudizio
della commissione giudicatrice sulla congruita' del profilo formativo
del  candidato  con  l'area  disciplinare  relativa  al  concorso  in
oggetto.
    La  valutazione  dell'equipollenza  del  titolo  di cui sopra, e'
attribuita,  ai soli fini del concorso dalla commissione giudicatrice
di cui all'art. 6.