Art. 2. Sono ammessi al concorso laureati di paesi appartenenti all'Unione europea che abbiano conseguito, in una universita' o istituto universitario italiano o straniero di pari grado, la laurea o titolo equipollente in corsi afferenti al settore disciplinare relativo al concorso in oggetto. L'ammissione di laureati in corsi di laurea afferenti ad altri settori disciplinari e' consentita eccezionalmente previo giudizio della commissione giudicatrice sulla congruita' del profilo formativo del candidato con l'area disciplinare relativa al concorso in oggetto. La valutazione dell'equipollenza del titolo di cui sopra, e' attribuita, ai soli fini del concorso dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 6.