Art. 10. Borse di studio 1. Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. I rimanenti idonei, inclusi i beneficiari di assegno di ricerca e gli extracomunitari, possono partecipare al corso di dottorato, fino al numero di posti previsti, mediante il pagamento delle tasse e dei contributi. 2. Ai dottorandi italiani e comunitari, con reddito annuo personale complessivo non superiore a quindici milioni, verra' conferita, ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una borsa di studio il cui importo e' pari a L. 20.450.000 a lordo degli oneri previdenziali e assistenziali anche a carico dell'amministrazione a decorrere dal primo gennaio dell'anno 2000. 3. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. 4. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa di merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999. 5. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.