Art. 11.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    1.  Gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di  frequentare  i  corsi di
dottorato  e  di  compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca  nell'ambito  delle strutture destinate a tal fine secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    2.  Alla  fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno  l'obbligo  di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e  le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera'  la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
rettore   il   proseguimento   del   dottorato   di   ricerca  ovvero
l'esclusione.
    3.  Il  dottorando che per motivi di lavoro o personali abbandona
il  corso  durante  l'anno  di  frequenza decade dal dottorato e deve
restituire  l'eventuale borsa di studio percepita fino a quel momento
nell'anno in corso.
    4. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.