Art. 11. Obblighi e diritti dei dottorandi 1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. 2. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione. 3. Il dottorando che per motivi di lavoro o personali abbandona il corso durante l'anno di frequenza decade dal dottorato e deve restituire l'eventuale borsa di studio percepita fino a quel momento nell'anno in corso. 4. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti, puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.